stemma2
stemma1

Costituzione dell’Ordine

Costituzione dell'Ordine

Nel giorno dedicato a Sant’Elena Imperatrice, nell’anno MCDXIV della Nostra Augusta Dinastia, con l’aiuto di Dio, sentito il Sovrano Consiglio, con decisione unanime emaniamo e proclamiamo la nuova costituzione dell’ordine

Art. 1

L’Ordine della Dame di Rougemont assume il nome di Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant’Elena Imperatrice (in breve O.S.H.I.)

Art. 2

Le finalità precipue dell’Ordine, conciliate con le mutate esigenze dei tempi, sono le seguenti, in chiave femminile e muliebre: glorificare la Santissima Croce e propagare la conoscenza della Fede Cristiana, perpetuare le gloriose, onorevoli e nobili tradizioni della più antica e virtuosa Cavalleria Cristiana nel Mondo Moderno, in cui è più che mai urgente e necessario che gli Uomini di Buona Volontà e di Merito si associno liberamente per combattere il Male, uniti, in ogni suo aspetto, e per difendere i valori perenni dello Spirito; l’aiuto alla Missione ed alla Chiesa che soffre, sempre più attaccata dai nemici della Fede; riaffermare così il primato dell’Anima sul Corpo, debellare l’invadente materialismo in tutti i campi, propagandare assiduamente la glorificazione della Santissima Croce e della Santissima Madonna, Maria, Madre di Dio, e la Fede nella Vita Eterna alla luce degli insegnamenti evangelici comuni a tutte le Chiese che si riferiscono a Nostro Signore Gesù Nazareno, il Cristo, l’Unto di Dio;
Promuovere, proteggere, tutelare sia la Religione Cristiana e i suoi luoghi di Culto, sia le Popolazioni Cristiane dagli attacchi vili e feroci dei satanici terroristi anti-Cristiani, istituendo, allo scopo, precisi Trattati di Amicizia con Istituzioni Religiose Non Cristiane;
tutelare concretamente, nell’ambito della legalità, i Diritti Umani senza settarie distinzioni di razza, di credo religioso e politico, perché il benessere, economico, morale e dello Spirito, sia gradualmente esteso a sempre più larghi strati della popolazione mondiale, perché non ci sia più la fame, perché sia eliminata la disoccupazione, la sotto-occupazione, la miseria, l’emarginazione, perché sia preservata l’armonia, la serenità, la Pace, perché ci sia sempre più libertà, perché la Giustizia Sociale diventi sempre di più una realtà autentica;
Operare concretamente per la difesa della sacralità della vita umana, e di quella dell’ecosistema, abbracciando e diffondendo, quali militanti, tutti e ciascun tema trattato dalla Bioetica Personalista, operando direttamente, ed in collaborazione con le Istituzioni Locali, Nazionali ed Internazionali, all’affermazione ed alla difesa dei principi generali adottati dalla stessa.
L’Ordine dunque, che non persegue né scopi, né attività di lucro, si dedicherà, con autentico zelo, dedizione e devozione, che furono caratteristici della Santa Imperatrice Elena, esclusivamente a fini di:

Religione, nel migliore Spirito Ecumenico e Interreligioso;
Cavalleria, secondo la più genuina Tradizione Costantiniana;
Assistenza Medica ed Ospedaliera, Beneficienza, Carità, Umanità, Filantropia, aiuto agli orfani, agli studenti poveri e a chi si trovi in gravi ristrettezze economiche, alle ragazze-madri, alle famiglie numerose ed in difficoltà, a quelle bisognose dei discriminati per razza, politica e religione, conformemente al magistero della Santa Chiesa Cattolica;
Istruzione, Insegnamento, Educazione, Cultura, Didattica, Studio, Ricerca, Scienza, Storia, Arti, Lettere, Musica, ecc.

Art. 3

Dell’Ordine possono far parte Donne, di qualsiasi nazionalità o anche apolidi, purché Cristiane, che abbiano compiuto almeno la maggiore età, che posseggano i meriti, la condizione sociale, la condotta morale, civile e religiosa per esservi ammesse. In casi eccezionali, valutate singolarmente dal Gran Maestro Ereditario, l’Ordine può essere conferito anche a Donne Non Cristiane, purché condividano i principi del Cristianesimo e dei Cristiani, e quelli della Bioetica personalista, che abbiano acquistato speciali benemerenze verso il Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant’Elena Imperatrice, della Dinastia Spreti Malmessi Griffo-Focas di Cefalonia, e/o abbiano acquisito alte benemerenze nei confronti dell’Umanità e della Società Civile. Possono altresì essere aggregate all’Ordine, nei limiti degli accordi/trattati che di volta in volta, saranno eventualmente stipulati, anche le Persone Giuridiche (cioè le Associazioni, le Fondazioni, le Unioni, gli Istituti e tutti gli altri Enti Morali comunque classificati) che perseguano scopi similari o concorrenti a quelli previsti dal precedente articolo. Il Gran Maestro Ereditario potrà decidere, “Motu Proprio”, di gemellare l’Ordine anzidetto ad altri Ordini Cavallereschi o di Merito. Il Gran Maestro Ereditario, infine, potrà concedere l’onorificenza dell’Ordine, al merito melitense, su istanza di una Dama, o “Motu proprio”, anche a uomini che si rendano meritevoli per gli alti scopi della Sovrana Istituzione, ed in particolare ai mariti delle Dame postulanti.

Art. 4

Nessuna candidata può essere ammessa all’Ordine, salvo che presenti regolare domanda, suffragata dalla referenza di un Cavaliere, Dama e/o Nobile, indirizzata al Gran Maestro Ereditario; il Referente dovrà attestare, sul proprio Onore e sotto pena di spergiuro, che la firma della postulante è stata apposta in sua presenza, che la stessa ha i requisiti ed è in possesso dei meriti morali e civili per fare parte dell’Ordine; e, infine, che le dichiarazioni della candidata, descritte nella domanda, riguardanti le proprie qualità, Titoli, Status, ecc., corrispondono a verità, sotto pena, in caso di falsità, della immediata espulsione dall’Ordine per indegnità. Egualmente espulsa dall’Ordine, per indegnità grave, sarà la Dama che dovesse macchiarsi dei reati di Ingiuria e/o Diffamazione, anche a mezzo stampa, ai danni sia del Gran Maestro Ereditario, sia dell’Ordine, sia della Dinastia stessa. Nella domanda, diretta esclusivamente al Gran Maestro Ereditario, la postulante, oltre tutte le proprie generalità e qualità, deve dichiarare di avere preso esatta conoscenza delle presenti Costituzioni. Dalla Domanda in questione sono dispensate quelle Dame alle quali l’Ordine venga conferito “Motu Proprio” del Gran Maestro Ereditario.

Art. 5

Le domande di ammissione nell’Ordine debbono essere trasmesse, per la loro definizione, direttamente al Gran Maestro Ereditario, il quale delibera l’ammissione a proprio insindacabile giudizio, sentito comunque il Gran Consiglio.

Art. 6

L’Ordine ha per Capo Supremo, salvo diversa designazione eventualmente espressa dall’ultimo Gran Maestro Ereditario, quale dispositivo ai propri successori, il legittimo rappresentante dell’antica porfirogenita Dinastia Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia, discendente dagli Augusti Imperatori Romani d’Oriente, e perciò Capo di Nome e d’Arme della Dinastia stessa col Titolo di Gran Maestro Ereditario. Come tale, Egli ha tutti i Diritti e tutte le Prerogative che derivano da questa suprema dignità e li esercita conformemente alle disposizioni delle presenti Costituzioni e Statuti, e conformemente alle Leggi Dinastiche ed agli Usi e Costumi Familiari, in armonia con le Leggi dei Paesi nei quali l’Ordine è presente. Egli specificatamente gode di speciali Diritti Sovrani, inerenti, jure sanguinis, alla Sua Persona e a quella di tutti i Suoi Discendenti Legittimi e naturali in perpetuo, in linea primogeniale maschile, Capi di Nome e d’Arme della Sua Casa, e Pretendenti al Trono Imperiale di Costantinopoli. Essendo l’Ordine precipuamente femminile, il Gran Maestro Ereditario, se coniugato, eleva la propria Consorte a Dama di Gran Croce e Primo Consigliere, con il trattamento di Altezza Imperiale, già dovuto in quanto Principessa. La Consorte del Gran Maestro, salvo che non assuma, come nel suo pieno diritto in quanto membro dell’Ordine, una specifica funzione di Governo, verrà comunque considerata, a livello onorifico, seconda al solo Gran Maestro Ereditario, e siederà al suo fianco, come si conviene, in tutte le occasioni ufficiali, quale preclaro esempio di virtù per tutte le Dame dell’Ordine. Seguendo le Leggi Nobiliari e Dinastiche di Bisanzio, nel caso di mancanza di un Erede Maschio, il Titolo di Capo di Nome e d’Arme del Casato e di Gran Maestro Ereditario degli Ordini Dinastici, potrà passare per Linea Femminile ovvero per Adozione Legale. Il Gran Maestro Ereditario altresì rappresenta legalmente l’Ordine in tutte le Sue relazioni, in tutti i Suoi atti e di fronte ai terzi; garantisce la costante osservanza delle presenti Costituzioni, sia nel loro insieme che nelle singole parti; cura gli interessi sia dell’Ordine che della Dinastia e ne controlla l’amministrazione. Al Gran Maestro Ereditario, quale Capo di una Dinastia Imperiale, spetta il Trattamento di “Altezza Imperiale”. Medesimo trattamento spetterebbe nel Caso l’Erede designato fosse un Figlio Adottivo, fermo restando, oltre che il Rogito Notarile, la sentenza a comprova della Adozione, sia Civile che Dinastica. Il Gran Maestro Ereditario, se privo eredi, naturali e/o adottati, potrà eventualmente provvedere ad emanare nuove Leggi e Regolamenti, che, secondo la propria sovrana saggezza, assicurino comunque continuità all’Ordine.

Art. 7

Nell’esercizio della Sua Alta Potestà, il Gran Maestro Ereditario chiama come coadiutrici un certo numero di Dame, fra le più meritevoli, alle quali possono essere affidati, a propria discrezione ed insindacabile giudizio, a titolo onorifico e gratuito, per una durata indeterminata, cariche e compiti diversi come:

Gran Cancelliere
Grande Araldico
Storiografo Ufficiale del Casato
Gran Cerimoniere
Gran Tesoriere
Gran Priore
Grande Giureconsulto
Grande Ospitaliere
Grande Elemosiniere
Le stesse costituiranno il Gran Consiglio dell’Ordine.
Il Gran Maestro Ereditario potrà affiancare alle stesse un pari numero di Cavalieri, scelti tra i 10 decorati della Gran Croce dell’Ordine, a supporto dell’attività delle Consigliere.

Art. 8

I gradi nei quali l’Ordine si distingue sono: Dama di Gran Croce decorata del Collare, Dama di Gran Croce, Dama Grande Ufficiale, Dama di Commenda, Dama.

Art. 9

Per speciale grazia, di “Motu Proprio” del Gran Maestro Ereditario, i gradi di Dama di Commenda, Dama di Gran Croce e Dama di Gran Croce decorata del Collare, possono diventare Ereditari, sia in linea femminile che maschile, eventualmente anche per adozione.

Art. 10

Seguendo la Tradizione Costantiniana plurisecolare, l’attribuzione della Gran Croce con o senza il Collare, porta seco il Titolo Comitale Palatino (Conte Palatino). Questo, ad personam, ad vitam (Contessa), potrà, eventualmente, essere reso Ereditario dal Gran Maestro Ereditario, con un Decreto ad hoc, per nuovi meriti acquisiti.

Art. 11

Le Dame dell’Ordine si distinguono i quattro categorie: di Giustizia, di Grazia (o Jure Sanguinis), di Merito, Ecclesiastica. Ecclesiastiche di Nobile Famiglia saranno iscritte in entrambe le categorie. Nella prima, fanno parte i Membri delle Famiglie con una Nobiltà antica e generosa, nella seconda le Famiglie Nobili ma con una Nobiltà recente, nella terza, per esclusione, le persone meritevoli ma Borghesi, nella quarta i Membri del Clero, anche se non Cristiano. Per l’ammissione alle prime due categorie le postulanti sono tenute a presentare la documentazione relativa ai Titoli ed ai Trattamenti vantati. Il requisito della Nobiltà, non è peraltro fine a sé stesso, ma deve impegnare vieppiù chi lo possiede a seguire le preclare orme dei propri Nobili Avi, tenendo una condotta esemplare in tutti i campi dello Spirito e della Vita Sociale, in modo da costituire una parte eletta della Umanità.

Art. 12

Il Gran Maestro Ereditario, pur essendo l’Ordine precipuamente femminile, dispone che venga istituita, nella categoria di grazia magistrale, una unica classe maschile, al merito melitense, costituita dai gradi di Cavaliere e di Commendatore. Di norma, l’onorificenza viene conferita al consorte della Dama, che ne faccia richiesta per conto del marito. Il Gran Maestro ereditario istituisce inoltre, nella categoria di giustizia, secondo le norme che regolano la stessa, la possibilità di conferire il grado di Cavaliere di Gran Croce, e di Cavaliere di Gran Croce decorato con Collare, in un numero massimo di 100, tra i quali verranno scelti i candidati ad operare secondo quanto previsto dalla presente Costituzione.

Art. 13

Con apposito Regolamento, emanato dal Gran Maestro Ereditario sentito il Gran Consiglio dell’Ordine verranno meglio regolati gli altri momenti della vita e dell’esercizio delle attività dell’Ordine